Nota Ministero della Salute “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”

Tenendo conto del Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, il Ministero della Salute ha emanato, in data 30/3/2022, la Circolare che si allega.
In tale Circolare sono riportate le nuove le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, che qui si sintetizzano.

Casi COVID-19
Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’ISOLAMENTO.

Contatti stretti
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’AUTOSORVEGLIANZA, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Si fa notare che le misure di quarantena non sono più previste e sono sostituite dal regime di autosorveglianza.

FIRMATO_Positivita_e_contatti_stretti_-_Circolare_Min._Sanita

– REZZAm_pi.AOOGABMI.REGISTRO_UFFICIALE_28E_29.0018665.30-03-2022.pdf